Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
AGGIORNATO AL 15/12/2022
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivicomprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97
Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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